L’imposta Comunale sugli Immobili è dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che sono proprietarie di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale e a qualsiasi uso destinati, o che sono titolari di diritto reale di usufrutto, d’uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario. Sono quindi tenuti al pagamento nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo, ed anche se residenti all’estero:
il proprietario dell’immobile;
colui che è titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
il locatario dell’immobile concesso in locazione finanziaria (leasing);
il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali.
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.
Si considera abitazione principale anche quella data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Modalità, Tempi e Costi
Aliquote I.C.I.: l’aliquota I.C.I. da utilizzare per il calcolo dell’imposta è deliberata ogni anno dall’Amministrazione comunale.
Quando: dal 1° giugno al 16 giugno: unica rata pari al 100%. Oppure dal 1° giugno al 16 giugno, prima rata pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota dell’anno precedente, quindi dal 1° dicembre al 16 dicembre, seconda rata a saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno.